Ong, rischio di perdita qualifiche

Ennesima fregatura per il non profit e per le ONG in particolare
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di Carlo Mazzini, da Quinonprofit
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14 settembre 2014 La legge 125/14 –  Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo – è entrata in vigore il 29 agosto scorso, il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e rileggendo le parti che interessano le ONG sulla materia della legislazione speciale e fiscalità ci è saltato subito agli occhi un particolare di non poco conto.

Avevamo lasciato il disegno di legge alla Camera, in uscita dalla Commissione; il testo, all’art 32, c 7, così recitava:
“7. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell’Anagrafe unica delle ONLUS.”
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In un precedente articolo avevamo già sollevato dubbi sul fatto che non riconoscendo più le ONG come Onlus “di diritto” – avendo voluto il legislatore abrogare per intero la L 49/87 – l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus avrebbe messo sotto scacco le ONG alle quali ognuna delle 20 Direzioni Regionali delle Entrate avrebbe potuto – una volte iscritte all’Anagrafe – contestare sia il contestabile sia l’incontestabile, come è triste prassi da 16 anni a questa parte per tutte le altre Onlus “non di diritto”.
Siamo degli incontentabili, e avevamo storto il nasino.
Mai ci saremmo immaginati che il legislatore – all’insaputa delle ONG, ovviamente – ne avrebbe combinata un’altra delle sue.
Nel testo che abbiamo riportato, almeno una certezza era stata acquisita, e cioè che le ex ONG (riconosciute idonee ad oggi dal MAE) sarebbero comunque in ogni caso e senza contestazione iscritte all’Anagrafe delle Onlus. I nostri dubbi li ponevamo sul dopo iscrizione.
Andando a rileggere il testo pubblicato in GU, troviamo che il comma 7 dell’art 32 è cambiato e andando a scartabellare tra gli atti parlamentari troviamo che un nuovo testo è stato presentato dalla Commissione non in sede di Commissione ma in Assemblea; il Governo – nella persona del Vice Ministro Pistelli – ha dato l’ok e l’Assemblea (ignara di tutto e anche di questo) ha votato favorevolmente.
Cosa dice il nuovo e definitivo testo?
Eccolo
“Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l’Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.”
Traduzione. E’ saltato l’automatismo di iscrizione all’Anagrafe.
Fatti salvi i primi sei mesi – quindi fino al 28 febbraio 2015 – per i quali le ex ONG sono comunque Onlus, entro quella data le stesse devono presentare istanza all’Anagrafe delle Onlus (Direzioni Regionali delle Entrate). Essendo un’istanza, la DRE può non ritenere conforme lo statuto se esso non è in linea formalmente con le prescrizioni di cui all’art 10 del D Lgs 460/97.
Volete che traduciamo ancora?
Entro la fine febbraio 2015, per evitare di perdere lo status di Onlus, il 5 per mille, le deducibilità e detraibilità e le altre agevolazioni, le ex ONG devono convocare l’assemblea straordinaria dei soci (se associazione, altrimenti il CdA) e modificare lo statuto rendendolo conforme alla 460 (nella quale all’art 10, c 1, lett a è stato aggiunta l’attività al num 11-bis “cooperazione   allo   sviluppo  e    solidarietà internazionale”) e incrociare le dita che la DRE di competenza non contesti la punteggiatura, l’accento, la congiunzione, altrimenti si deve rifare tutto da capo. Nel frattempo devono inviare il testo modificato anche alla Prefettura di competenza se l’ente è riconosciuto e, incrociando le dita non più solo delle mani ma anche quelle dei piedi, devono sperare che i cambiamenti allo statuto vadano bene anche a quella amministrazione.
Ovviamente la speranza è che ad entrambe le amministrazioni vada bene lo stesso testo, altrimenti ad ogni richiesta di modifica presentata da uno deve seguire una nuova istanza all’altro.
Perché, non so se ve ne siate accorti, ma le amministrazioni pubbliche tra loro non parlano.
Ma non dovevamo andare verso una semplificazione degli iter, verso la sburocratizzazione, per dare maggiore certezza a cittadini e ad enti non profit?
Ne sanno qualcosa i vari Pistelli, Patriarca, Bobba, Beni ecc?
O come al solito navigano solitari nei mari dei massimi sistemi?
Che Dio ci protegga dai politici amici del non profit!


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