Diritto d’asilo, accoglienza e protezione internazionale

Lo speciale di Melting Pot per quanti stanno affrontando, a diverso titolo, la questione del diritto d’asilo e dell’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati

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tratto dal sito MeltingPot

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L’Europa, i conflitti, i confini, il diritto d’asilo

18 novembre 2014 – I conflitti che caratterizzano, ormai in maniera strutturale, i territori posti al di fuori dei confini geografici europei (dal Nordafrica all’Africa Subsahariana, dal Medio Oriente all’Ucraina), come è noto, stanno spingendo milioni di persone a fuggire dai luoghi in cui abitavano per salvarsi la vita, per sottrarsi a trattamenti disumani e degradanti, a miseria, a negazione dei diritti fondamentali della persona, a catastrofi ambientali e persecuzioni.


Chi non trova un adeguato rifugio, è costretto a vivere in campi profughi, alcuni allestiti per far fronte ai nuovi conflitti emergenti, altri esistenti da lungo tempo. Molti di questi si trovano in luoghi in cui, a loro volta, le persone in fuga rischiano di subire (o già subiscono) le stesse violazioni da cui hanno cercato di sottrarsi.


Al tempo stesso vi sono migliaia di persone che tentano di raggiungere i confini europei per chiedere protezione a quell’Europa che ha speso nel mondo la sua immagine democratica, di tutela dei diritti umani per tutte e tutti. Ma sono costretti a farlo attraverso le uniche “rotte” che il complesso sistema normativo (oltre che politico) dell’Unione Europea e dei singoli stati che la “compongono”, rendono praticabili. Una parte consistente cerca di raggiungere l’Europa affrontando muri e barriere terrestri a Sud Est, a Sud Ovest, così come ad Est e a nord Est del continente. Altri lo fanno attraverso il Canale di Sicilia, altri ancora utilizzando “strade” diverse (scali aeroportuali o traghetti). Tutti devono farlo rischiando la vita o la libertà personale, in assenza di un visto d’ingresso, senza possibilità di rivolgersi alle ambasciate degli Stati Membri UE nei paesi in cui si trovano.

Chi riesce a superare vivo questi confini, anche una volta raggiunto il territorio dell’Unione, deve comunque confrontarsi con la disomogeneità del sistema d’asilo europeo, con condizioni di accoglienza diversificate, con le limitazioni imposte dal Regolamento Dublino (e successive versioni), con una normativa che, nonostante gli adeguamenti degli ultimi anni, risulta ancora inadeguata ad affrontare la realtà del mondo che stiamo vivendo e quindi a dare risposte all’altezza di quanto previsto dall’articolo 13, punto 2, della dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo:Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese .

Il confine, anche una volta “superato”, sembra non abbandonare mai chi lo attraversa

A fronte di questa situazione generale e strutturale di guerre e conflitti, l’Europa continua infatti a proporre “il confine come metodo” di regolazione della vita. La risposta a questa impellente domanda di protezione assume così i caratteri dell’emergenza. La salvaguardia di diritti fondamentali inviolabili fa quindi i conti con la “necessità” di protezione delle frontiere, temperando in questo modo il dovere di tutela dei diritti. E’ in fondo la storia stessa dell’Europa che, fin dalla sua nascita ha posto alla base delle sue fondamenta due pilastri che oggi sempre più appaiono strutturalmente incompatibili e contraddittori: la protezione dei confini e la tutela dei diritti della persona. A farne le spese sono così le storie personali di chi cerca di salvare la propria vita e quella dei suoi cari.

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La crisi del sistema di accoglienza

In questi ultimi anni anche le categorie del diritto d’asilo hanno subito alcune distorsioni culturali, prima ancora che normative. La denominazione “profughi”, usata di volta in volta per definire le donne e gli uomini sbarcati in Sicilia, in particolare dal 2011 ad oggi, non corrisponde infatti ad alcuna definizione giuridica o forma specifica di protezione (se non eventualmente a quella prevista dall’art 20 del TU o dalla Direttiva 55/2001). Se nel 2011 questa deroga ai principi stabiliti dalle norme (internazionali e nazionali) era avvenuto per decreto, attraverso “la dichiarazione dello stato di emergenza”, oggi questa stessa deroga è divenuta prassi, si è fatta sistema, senza neppure bisogno di atti formali per essere dichiarata.

La gestione dell’accoglienza, nel corso del 2014 è stata così affidata ai cosiddetti “progetti Mare Nostrum” che lavorano, in media, ben al di sotto degli standard raggiunti nel corso degli anni precedenti dal Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. 
E’ doveroso ricordare che gli scandali e i risvolti negativi dell’ENA (2011) hanno spinto il Ministero dell’Interno a prendere alcune precauzioni. Già alla fine del 2012, a ridosso della fine dei finanziamenti per i centri istituiti per far fronte alle cosiddette “primavere arabe”, erano state fornite alcune linee per il superamento dell’emergenza. Nello stesso testo il Ministero riconosceva le fortissime criticità del sistema (mancato rilascio dei permessi, mancata attivazione dei percorsi di inserimento). Così, con l’”emergenza 2014, il reperimento degli enti a cui affidare i “progetti”, inizialmente previsto attraverso il vecchio e poco trasparente metodo delle “convenzioni private”, si è trasformato, nel corso dell’estate, in un sistema di bandi pubblici (da parte delle prefetture) per l’assegnazione degli appalti. Ulteriore differenza rispetto all’esperienza del 2011 è rappresentata dai soggetti gestori stessi che, in diversi territori, sono stati individuati tra gli enti a cui normalmente viene affidata l’accoglienza SPRAR. Rimane in ogni caso una evidente diversificazione delle condizioni di vita dei migranti che vengono collocati in questi due “circuiti differenti”.

Va ricordato inoltre che alla fine del 2013 sono stati stanziati i fondi per l’allargamento della rete SPRAR. L’incremento dei posti disponibili presenta però non poche problematiche e paga l’enorme ritardo con cui è stato effettuato. 
Dopo molti anni di stallo, infatti, solo nel corso dell’ultimo biennio i posti dello SPRAR sono passati da circa 3.000, agli attuali 12.000, con un ulteriore incremento previsto a breve per portare la rete a circa 20.000 posti. Ma proprio perché improvviso e anche per la necessità di cinvolgere nuovi soggetti gestori è lo stesso allargamento (sia chiaro, rivendicato giustamente da anni), a fare i conti con un abbassamento generale degli standard qualitativi.

Insomma, se i progetti “Mare Nostrum” assomigliano un po’ di più (francamente poco) allo SPRAR, lo stesso SPRAR, rischia a sua volta di assomigliare troppo al circuito d’emergenza.
Il vizio originale va probabilmente ricercato nel quadro generale del sistema. L’istituzione dei CIE (laddove i richiedenti asilo in attesa di identificazione vengono trattenuti), la presenza di grandi CARA diffusi in tutto il territorio (a partire da Mineo, fino ai nuovi centri istituiti convertendo la destinazione di alcuni CIE, come a Milano e Bologna), in cui vige ormai un regime semi-detentivo con identificazioni forzate e dispositivi di contenimento, lo SPRAR, il circuito messo in campo attraverso i bandi delle Prefetture (con appartamenti, piccoli centri, ma anche alberghi e luoghi ad alta concentrazione) disegnano uno scenario alquanto complesso difficilmente armonizzabile. Al tempo stesso lo scenario di crisi economica (con il suo portato di iniqua distribuzione della ricchezza), i ritardi cronici nella definizione degli status giuridici dei richiedenti asilo, il diffuso risentimento (politico e sociale) nei confronti dei “profughi”, l’impossibilità di circolare liberamente in Europa, lì dove sarebbe possibile contare su reti parentali, rigiocare conoscenze linguistiche, competenze professionali e ricercare lavoro in un mercato più ampio, divengono il limite strutturale con cui il sistema di accoglienza, chi vi opera, a partire dal più qualificato SPRAR, deve fare i conti, anche quando la qualità dei progetti è ineccepibile.

In questo scenario caotico, l’esperienza, il know out consolidato e riconosciuto di enti locali e attori del privato sociale, riescono difficilmente essere messi a valore.

Nei tanti territori di questo mosaico, molti enti locali, associazioni e cooperative, si sono trovati per la prima volta a supportare i richiedenti asilo nell’iter di richiesta e riconoscimento di una forma di protezione, così come a gestire forme di accoglienza eccezionali, spesso senza la preparazione professionale che può vantare per esempio chi opera da molto tempo nello SPRAR, oppure senza puntuali e precise istruzioni da parte dell’autorità che sembra procedere invece con una gestione legata all’esigenza politica contingente.

Questo speciale intende fornire a chi affronta queste questioni uno strumento di comprensione per orientarsi in questo complesso contesto. Un contributo del Progetto Melting Pot Europa affinché l’accoglienza e le garanzie per richiedenti asilo e rifugiati, la loro possibilità di accedere pienamente alle tutele previste dalla protezione internazionale, così come al riconoscimento del loro diritto di soggiorno, siano comunque degni, consapevoli che il quadro generale descritto richiama ancora una volta l’attenzione sui limiti della normativa in materia d’asilo, del sistema di accoglienza italiano e dello scenario normativo e politico europeo in generale.

Per questo Melting Pot Europa mette anche a disposizione le sue competenze, la sua rete di esperti, i suoi strumenti, per la costruzione di progetti e attività di counseling nei confronti di tutti gli enti che vogliano costruire percorsi di accompagnamento, di tutela, di accoglienza, di inserimento, senza accontentarsi dell’esistente. Contattaci a: redazione@meltingpot.org

Il diritto di asilo – Principali riferimenti normativi

principi internazionali di protezione dei rifugiati e di non respingimento trovano fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951, da cui deriva la definizione di rifugiato ripresa nella normativa italiana. La normativa italiana di recepimento dellanormativa europea è composta da numerosi decreti.


Il significato e il contenuto della protezione internazionale e i due differenti status di rifugiato e protezione sussidiaria

- Decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007 (Decreto Qualifiche)

Normativa europea di riferimento
- Direttiva 2011/CE/95 del 13 dicembre 2011 (La nuova Direttiva Qualifiche) recepita con il Decreto legislativo n. 18 del 21 febbraio 2014
- Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 (Vecchio testo della Direttiva Qualifiche)


La procedura per la presentazione della domanda di protezione ai fini del riconoscimento di una forma di protezione

- Decreto legislativo n.25 del 28 gennaio 2008 (Decreto Procedure) modificato dal Decreto Legge n. 119 del 22 agosto 2014

Normativa europea di riferimento
- Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 (La nuova Direttiva Procedure) il cui termine di recepimento scade il 21 luglio 2015
- Direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005 (Vecchio testo della Direttiva Procedure)


Le norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo

- Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140 (Decreto Accoglienza)

Normativa europea di riferimento
- Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 (La nuova Direttiva Accoglienza) il cui termine di recepimento scade il 21 luglio 2015
- Direttiva 2003/9/CE del Consiglio Europeo del 27 gennaio 2003 (Vecchio testo della Direttiva Accoglienza)


La scheda pratica a cura della redazione del progetto Melting Pot Europa

- La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale


Chi è il rifugiato? Quali forme di protezione sono previste dalla normativa?

- Rifugiato
E’ il cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

- Protezione sussidiaria
Può invece essere riconosciuta al cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea che non ha i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

- Protezione umanitaria
Può essere riconosciuta con diversi strumenti, sia attraverso l’adozione di provvedimenti che riconoscono la protezione temporanea con l’attivazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea, o del Governo italiano (Direttiva 55/2001/CE, art 20 TU), sia attraverso il rilascio da parte delle Questure di un permesso di soggiorno umanitario (su proposta delle Commissioni Asilo o con decisione del Questore)

  • La Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 stabilisce le modalità di concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. La procedura in questo caso deve essere attivata, ai sensi della direttiva, su su proposta della Commissione che esamina le richieste di Qualsiasi Stato Membro. Il Consiglio accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati e attiva la procedura con una decisione adottata a maggioranza qualificata.
  • L’articolo 20 del TU Immigrazione stabilisce che, con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, siano stabilite le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
  • Le Commissioni che esaminano la domanda di protezione hanno la possibilità di considerare una protezione di tipo umanitario che fa genericamente riferimento al divieto di espulsione per motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dando così indicazioni alle Questure nel senso di rilasciare un permesso di soggiorno umanitario. 
    Nelle Linee guida della Commissione Nazionale Asilo del 2005 si dice che tra i “casi umanitari” possono essere inclusi: “Condizioni di salute, familiari o legate all’età, ad esempio bambini; Pena sproporzionatamente severa per la renitenza alla leva e diserzione; Severa punizione in conseguenza della fuga dal paese o della presentazione di una domanda di asilo all’estero.” Vi sono inoltre delle condizioni generali che possono portare a riconoscere questa protezione: “Situazione di guerra, guerra civile o disordini nazionali o etnici; Instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani; Carestia o disastri naturali o ambientali; Rifiuto del paese di origine di riammettere i richiedenti asilo.”
  • Le Questure, ai sensi dell’art. 5, comma 6, quando ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano procedono al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

I permessi di soggiorno

- Permesso di soggiorno per asilo politico

- Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria

- Permesso di soggiorno per motivi umanitari

- Il contributo di prima assistenza per richiedenti asilo

- Guide a cura del Servizio Centrale

- Lo status di rifugiato a cura dell’ASGI

- La protezione sussidiaria a cura dell’ASGI

- Il contributo di prima assistenza per richiedenti asilo

- Asilo – Il vademecum del Ministero dell’Interno

Con il Decreto legislativo n. 12 del 13 febbraio 2014 che ha recepito la Direttiva 51/CE/2011 è stata introdotta la possibilità di rilascio di un Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai titolari di protezione internazionale.
La disposizione è contenuta nell’art 9-bis del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs 286 del 25 luglio 1998)


L’Europa ed il Regolamento Dublino

Una persona che, dopo essere passata dall’Italia ed identificata, si rechi in un altro paese europeo per presentare domanda di protezione verrà ricondotta in Italia, come previsto dal Regolamento (UE) N. 604/2013 del 26 giugno 2013(Regolamento Dublino III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

Consulta:
- Tutti i materiali e la giurisprudenza italiana ed europea sul Regolamento Dublino
- La rubrica Asilo in Europa a cura di Alessandro Fiorini


I Minori Stranieri Non Accompagnati

Il minore straniero non accompagnato che abbia il fondato timore di subire persecuzioni nel suo paese può presentare domanda di protezione internazionale. Il tutore deve informare il minore di questa possibilità..

- Direttiva del Ministero dell’Interno sui minori non accompagnati richiedenti asilo
- Circolare esplicativa della Direttiva
- Linee Guida sui minori rifugiati o richiedenti asilo
Il 22 dicembre 2009, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha pubblicato le Linee Guida sui minori rifugiati o richiedenti asilo “Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees”.


Materiali di approfondimento

- SPRAR – “La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico dell’operatore” 
Il Manuale si rivolge agli operatori che forniscono assistenza ai richiedenti asilo – sia all’interno della pubblica amministrazione che presso enti di tutela o che gestiscono programmi di accoglienza – guidandoli nella comprensione della normativa in tema di procedura di riconoscimento dello status e di accoglienza.

- Manuale UNHCR sulle procedure ed i criteri per la determinazione dello status di rifugiato
ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati

- Manuale UNHCR – Intervistare i richiedenti asilo
La preparazione dell’intervista è un momento cruciale del percorso per la determinazione dello status di rifugiato. Al momento della presentazione della domanda di protezione presso la Questura territoriale competente è opportuno che il richiedente presenti una propria memoria personale scritta, coi motivi per i quali è fuggito dalla Libia e per i quali non può rientrare nel proprio paese. Per alcuni suggerimenti consultare la Guida dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

- Soccorso in mare
Guida UNHCR ai principi ed alle pratiche da applicarsi a migranti e rifugiati

- Protezione dei rifugiati
Guida al diritto internazionale del rifugiato

- Linee guida UNHCR per la prevenzione e la risposte alle violenze sessuali e di genere
nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati interni

- Protocollo di Istanbul
Vittime di tortura

- Manuale operativo e successivi aggiornamenti
Per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale della rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)

- Il diritto alla protezione – La protezione internazionale in Italia: quale futuro?
Studio realizzato da ASGI (capofila), insieme ad A.I.C.C.R.E (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e Regioni d’Europa), Caritas Italiana, Communitas Onlus, Ce.S.Pi. (Centro Studi politiche internazionali)

- Tutti i materiali a cura del Servizio Centrale
Una raccolta di manuali, rapporti, documenti e buone prassi sull’accoglienza e la tutela di richiedenti asilo e rifugiati

- Tutti materiali e le notizie a cura dell’UNHCR
Tutte le notizie ed i materiali a cura dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati


Siti utili

Una raccolta di pagine web utili a reperire informazioni sulle condizioni dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo al fine della costruzione della domanda d’asilo
- www.hrw.org
- www.amnesty.org
- www.savethechildren.it
- www.msf.org->http://www.msf.org/]
- www.emergency.it


Denuncia per ingresso irregolare

Molti dei migranti sbarcati nel corso del 2014 rischiano di essere denunciati per il reato di ingresso e soggiorno irregolare (non ancora abolito nonostante il disegno di legge per la sua cancellazione sia stato approvato). 
L’abbandono delle strutture di accoglienza che rende difficile la conclusione dell’iter per il riconoscimento della protezione internazionale, l’esito negativo di molte domanda e la difficoltà a presentare ricorso, potrebbero portare molte persone a rimanere sul territrio in mancanza di un titolo di soggiorno, in condizione di irregolarità.
- CIE – Come contrastare i trattenimenti illegittimi?
- Detenzione illegale e diritto di difesa
- Diritti di difesa sotto sequestro
- Note sintetiche sulla situazione del cittadino straniero privo di permesso di soggiorno in Italia


Asilo a Venezia

Melting Pot Europa, in collaborazione con il Progetto Fontego SPRAR, a cura del servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo del Comune di Venezia, mette a disposizione una pagina web per la raccolta di notizie, di materiali, di normative e per lo scambio di opinioni e informazioni tra operatori (dei progetti e dell’associazionismo).

Consulta la pagina

Asiloavenezia.meltingpot.org


Ulteriori riferimenti normativi:
- Accordi e trattati internazionali
- Direttive UE
- Regolamenti UE
- Normativa italiana
- Tutte le circolari

Giurisprudenza sul diritto d’asilo:
- Italiana
- Europea

La cronaca gli approfondimenti e le notizie sul diritto d’asilo:
- Leggi

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