Disastro ferroviario. Un reato giuridicamente indefinito

L’ha detto persino il Presidente del Consiglio: “Non ci fermeremo finché non avremo trovato i responsabili”.
di Flavia Zarba, IRPI

A fare un primo passo in questa direzione è stata la procura di Trani che ha già aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro ferroviario. Al momento indagati sono i due capistazione di Andria e Corato.

A pronunciarsi su una questione analoga è stata recentemente la Corte di Cassazione: “In tema di delitti contro l’incolumità pubblica, si è in presenza di eventi dotati di forza dirompente e quindi in grado di coinvolgere numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile. Rispetto a tali eventi, non è richiesta l’analisi a posteriori di specifici decorsi causali che è invece propria degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate. Al contrario, ciò che caratterizza il pericolo per la pubblica incolumità è semplicemente la tipica, qualificata possibilità che le persone si trovino coinvolte nella sfera d’azione dell’evento disastroso descritto dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva” (Corte di Cassaziome, SEZ. IV Penale – 30 maggio 2014, n.22671).

Il tema pare essere tra quelli che più appassionano l’opinione pubblica tant’è che i giornali non hanno esitato a pubblicare le drammatiche storie personali dei passeggeri feriti o deceduti. Ma veniamo al dunque: cosa deve intendersi esattamente per disastro ferroviario e chi è chiamato a risponderne? A tal proposito la legge prevede che “chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni ” (Art.430 codice penale) a cui si affiancano le ipotesi colpose di cui agli Articoli 449 e 450 del codice penale che, nel caso di specie, verranno prese in esame dall’autorità giudiziaria.

Ma cosa si intende per disastro ferroviario? La previsione omette una catalogazione legislativa puntuale della casistica che farebbe sicuramente chiarezza in un settore lasciato alla mera individuazione del suo verificarsi in cui il giudicante diviene il solo e unico interprete dei fatti. Così facendo, manca una “certezza del diritto” circa il comportamento attivo o omissivo, (idoneo ex ante) a provocare un disastro tale da mettere in pericolo l’incolumità fisica e la vita della collettività. Un problema di non poco momento agli occhi degli operatori e lavoratori nel settore ferroviario, che, a volte (sfortunatamente aggiungerei), incappano in qualche inconveniente/incidente che può essere fatale a molti .. come è successo, solo pochi giorni fa, in Puglia. E infatti, il non aver definito, legislativamente, le caratteristiche della fattispecie comporterà che il fatto accaduto e tanto discusso, sarà vagliato dal giudice di merito, senza dei parametri legislativi tali da comprendere se possa realmente rispecchiare o no, (a suo giudizio) la fattispecie penale con la conseguente applicazione di certi articoli piuttosto che altri, facendo -probabilmente- leva sulla casistica giurisprudenziale delle passate tragedie.

Sarà infatti molto difficile stabilire se i fatti sottoposti al vaglio dell’organo giudicante, appartengano alla fattispecie delittuosa prevista e punita dall’art. 449 c.p. “Delitti colposi di danno” oppure all’ipotesi meno grave di cui all’art. 450 c.p. “Delitti colposi di pericolo” ma vedremo come si concluderà questa triste vicenda che, al momento, ha lasciato solo tanti dubbi e altrettanto dolore nei cuori di tutti. Un rimprovero “di leggerezza legislativa” che – inevitabilmente – ricade, il più delle volte, sulle sensibilità umane prima ancora che sulle responsabilità penali. E in questi casi, per placare l’ira dei familiari, si cerca subito un nome e un volto su cui potersi, al più presto, sfogare per un tragico, fatale, errore.